DURATA DEL CONTRATTO CON L'AMMINISTRATORE

Il tribunale di Sassari con sentenza del 04 Novembre 2022 ha riconosciuto che il contratto che si instaura tra il condominio e l'amministratore si rinnova tacitamente di anno in anno, compreso il suo compenso, sino a sua revoca o a sue dimissioni ovvero sino a che l'amministratore non richieda un nuovo compenso, costituendo questo un elemento rilevante del contratto stesso.
Non pone, quindi, alcun limite cronologico al rinnovo tacito del contratto e ribadisce, quindi, che non sussiste alcuna prorogatio dell'incarico dell'amministratore.
Nel dettaglio, il Tribunale di Sassari, afferma quanto segue:

[...] "il Legislatore non ha anche posto un limite temporale a detto sistema di rinnovo tacito annuale e men che meno voluto che questo operasse per una sola altra annualità, come sostenuto dal condominio; pertanto, il solo limite alla continuazione dell'attività dell'amministratore in carica è dato dalle sue dimissioni o dalla sua revoca.
Tale meccanismo tende a evitare vuoti nella gestione che si protrae senza soluzione di continuità fino a intervento dell'assemblea, senza che, dunque, vi sia necessità (come nella previgente disciplina) di un'ulteriore nomina annuale con la maggioranza di cui all'articolo 1136 comma 2 del codice civile" [...]